Condizioni di consegna e pagamento

§1 Offerta e stipulazione del contratto

1. L'ordine viene considerato accettato quando è stato confermato per iscritto dal fornitore; fino ad allora l'offerta del fornitore è considerata non vincolante. Le aggiunte, le modifiche o le clausole accessorie telegrafiche, telefoniche o orali necessitano della conferma scritta del fornitore per diventare efficaci.

2. Il fornitore conserva la proprietà di tutti i documenti dell'offerta.

3. Le offerte sono di nostra proprietà e non possono essere mostrate a terzi, in particolare per quanto riguarda i progetti di impianti e le proposte di lavorazione.

4. Alla base dell'ordine sta l'accettazione esclusiva dell'offerta del fornitore, con l'esclusione delle condizioni commerciali generali allegate dal (committente).

§2 Estensione dell'obbligo di consegna

1. Le dimensioni, i pesi, le figure e i disegni sono da considerarsi vincolanti soltanto se questo è stato confermato espressamente per iscritto. I pesi lordi e le dimensioni degli imballaggi sono indicati in base a criteri di buona prassi, ma non sono vincolanti. Le indicazioni sulle prestazioni della macchina come p.e. durata dei cicli si basano su dati tecnici ed economici ricavati dall'esperienza. Valgono soltanto se il materiale che deve essere lavorato corrisponde al materiale indicato o al materiale campione. I disegni di dettagli non fanno parte della fornitura.

2. Per gli accessori elettronici (motori ecc.) valgono le condizioni di fornitura della Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e per la descrizione dettagliata le norme della Verband Deutscher Elektrotechniker.

§3 Prezzi

1. I prezzi sono da considerarsi franco stabilimento; sono esclusi imballaggio, carico, collaudo preliminare e collaudo definitivo, montaggio, messa in funzione e tutti gli altri costi aggiuntivi, assicurazione e tasse e dazi doganali; ai prezzi deve essere aggiunta l'IVA in vigore, a meno che non sia stato concordato diversamente.

§4 Condizioni di pagamento

1. I prezzi sono indicati in € (Euro).

2. I pagamenti devono essere effettuati in contanti senza sconto franco ufficio di pagamento del fornitore, ovvero 30% al momento dell'ordine, 60% alla notifica del fatto che la merce è pronta per la spedizione, 10% al momento del collaudo, al più tardi comunque 14 giorni dopo la data di fatturazione.

3. Un'altra modalità di pagamento comporta prezzi diversi.

4. L'accettazione di cambiali ed assegni avviene solo a titolo di pagamento; i costi dello sconto e della riscossione sono a carico del committente.

5. Se viene concessa una dilazione per i pagamenti o se questi vengono effettuati più tardi di quando concordato, vengono addebitati interessi pari al 4% oltre il tasso di sconto della Banca Federale Tedesca, senza necessità di messa in mora.

6. Difetti irrilevanti che non compromettono il funzionamento non giustificano la riduzione della somma da pagare. Lo stesso vale anche per la consegna successiva delle istruzioni per l'uso/della documentazione tecnica o delle parti.  Non è permesso in nessun caso non effettuare i pagamenti.

§5 Tempi di consegna, collaudo

1. I tempi di consegna cominciano a decorrere non appena sono stati chiariti tutti i dettagli dell'esecuzione ed entrambe le parti concordano sulle condizioni del contratto, e si riferiscono all'ultimazione del prodotto nello stabilimento. Il loro rispetto comporta l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del committente, in particolare delle condizioni di pagamento concordate. Il verificarsi di eventi imprevedibili al di fuori della volontà del fornitore (p.e. guasti operativi, scioperi, serrate, produzioni di scarti all'interno del proprio stabilimento o in quello del subfornitore) prorogano i tempi di consegna di un periodo adeguato, anche se tali eventi si verificano quando la consegna è già in ritardo. Lo stesso vale se le autorizzazioni e i documenti delle autorità o di altro tipo e le indicazioni del committente necessari per l'esecuzione della fornitura non pervengono in tempo e se l'ordine viene modificato in un momento successivo.

2. Sono ammesse consegne parziali.

3. Se il committente recede dall'ordine dopo aver inviato la conferma d'ordine, devono essere rimborsati al fornitore i costi che questi ha sostenuto fino al momento in cui è venuto a conoscenza di tale fatto.

4. Se il committente non prende in consegna la fornitura/l'oggetto alla scadenza concordata, cade in mora d'accettazione. L'oggetto della fornitura viene immagazzinato in un luogo stabilito dal fornitore a spese e rischio del committente.

5. Se il committente mette in funzione la merce consegnata, questa viene considerata collaudata.

6. Il termine di consegna viene considerato rispettato quando l'oggetto della fornitura lascia lo stabilimento prima della scadenza di tale termine oppure è stato comunicato che la merce è pronta per la spedizione.

§6 Passaggio del rischio

1. Il rischio viene trasferito al committente al momento della spedizione dallo stabilimento anche quando è stata stabilita una consegna porto franco. Se la spedizione viene ritardata per colpa del committente, il rischio viene trasferito al committente già il giorno in cui viene comunicato che la merce è pronta per la spedizione.

2. La merce viene assicurata contro danni di trasporto solo su richiesta del committente, che è anche tenuto a pagare tale assicurazione.

§7 Responsabilità per difetti di consegna (garanzia)

1. Il fornitore risponde dei difetti di consegna riparando gratuitamente o sostituendo tutte quelle parti che diventano inutilizzabili entro 12 mesi dal giorno della consegna calcolati su un unico turno. I difetti devono essere comunicati immediatamente al fornitore per iscritto e le parti difettose devono essere rispedite al fornitore dietro sua richiesta. Il fornitore è responsabile soltanto della costruzione o esecuzione errata: risponde dei difetti del materiale soltanto se, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto riconoscere il difetto. La premessa per ciascun tipo di garanzia da parte del fornitore è la prova che l'oggetto della fornitura viene azionato in modo corretto da personale formato seguendo le istruzioni per l'uso, che vengono osservati tutti gli avvertimenti e che vengono soprattutto effettuati gli interventi di manutenzione.

Per i prodotti di altri fornitori facenti parti della fornitura la responsabilità del fornitore si limita alla cessione dei diritti di garanzia che gli spettano nei confronti dei propri subfornitori. Il fornitore risponde di queste forniture come se fossero sue soltanto se non mostra le condizioni di garanzia valide per il subfornitore nonostante il committente ne abbia fatto richiesta.

2. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'usura naturale. (Pezzo soggetto a usura). Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da influssi chimici, elettrochimici, climatici o elettrici. Se vengono impiegate macchine, lame, ecc. di terzi, il fornitore non può garantire la precisione o la durata dei cicli di lavoro, ecc.

3. Il committente deve garantire al fornitore il tempo necessario e la possibilità di apportare le modifiche da lui ritenute necessarie e di fornire pezzi di ricambio o macchine sostitutive, nonché mettere a sua disposizione, su richiesta, il proprio personale.

4. Le spese sostenute sono a carico del fornitore se il reclamo si dimostra giustificato, altrimenti del committente.

5. Inoltre, il fornitore non è responsabile se le riparazioni o le sostituzioni sono state effettuate di pugno proprio dal committente oppure se questo le ha rese più difficili.

6. Ai sensi delle condizioni di fornitura viene considerato un difetto anche la mancanza di una caratteristica garantita.

7. Sono escluse ulteriori richieste nei confronti del fornitore oltre a quelle qui sopra riportate (tranne in caso di colpa grave e/o danni/incidenti a persone), come p.e. annullamento, riduzione della somma pattuita, risarcimento danni, ecc. Questa esclusione riguarda soprattutto le richieste di risarcimento per danni, guasti operativi e tutti gli altri danni direttamente o indirettamente correlati ai prodotti e ai servizi del fornitore, nonché le richieste di risarcimento danni per inadempienza, ritardo o responsabilità per danno da prodotti difettosi.

8. La premessa per usufruire della garanzia del fornitore è la prova che l'oggetto della fornitura è stato azionato in modo corretto seguendo le istruzioni per l'uso e che sono stati effettuati regolarmente tutti gli interventi di manutenzione richiesti.

§8 Diritto di recesso del committente

1. Il committente ha il diritto di recedere dal contratto quando il fornitore non è riuscito a correggere un difetto a lui attribuibile nel periodo di proroga lui concessogli, oppure quando non è possibile riparare o procurarsi un pezzo di ricambio adeguato, oppure quando il fornitore si rifiuta di correggere un difetto evidente.

§9 Diritto di recesso del fornitore

1. Se dopo la stipulazione del contratto di compravendita il fornitore viene a sapere che il committente si trova in una situazione patrimoniale difficile può richiedere una garanzia oppure recedere dal contratto addebitando al committente le spese da lui sostenute.

§10 Luogo di adempimento e foro competente

1. La fábrica es el lugar de cumplimiento para el suministro y el pago (Remscheid).

2. Para todos los conflictos que surjan de la relación contractual, también en caso de demandas judiciales en asuntos de cambio, hay que realizar la demanda en el tribunal competente para el domicilio de la sede principal. El vendedor también tiene derecho a demandar en el domicilio principal del comprador.

3. Para interpretarlo, es determinante exclusivamente el derecho alemán.

1. Lo stabilimento è il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento (Remscheid).

2. Per tutti i contenziosi derivanti dal rapporto contrattuale, comprese le azioni cambiarie, l'istanza deve essere sollevata presso il tribunale competente per la sede del fornitore. Il fornitore è autorizzato anche a sollevare l'istanza presso la sede principale del committente.

3. L'interpretazione è regolata esclusivamente dal diritto tedesco.

§11 Riserva di proprietà

1. I prodotti restano di proprietà del fornitore fino all'adempimento di tutte le richieste che gli spettano nei confronti del committente in virtù del contratto di fornitura. Prima di questo momento sono vietate al committente la costituzione in pegno o la cessione a titolo di garanzia. I rivenditori hanno il diritto di rivendere la merce soltanto per lo svolgimento ordinario della loro attività. Questo vale anche per il montaggio o la lavorazione, o se il prodotto viene collegato a terra, al pavimento o ad un edificio se tale collegamento non è provvisorio. I crediti del committente derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riserva di proprietà vengono ceduti già adesso, come garanzia dei crediti del fornitore, a quest'ultimo.

2. Il fornitore è autorizzato ad assicurare l'oggetto della fornitura, a spese del committente, contro i danni derivanti da incendi, alluvioni ed altro, a meno che il committente non dimostri di aver già stipulato un'assicurazione.

3. In caso di pignoramento da parte di terzi, il fornitore deve essere immediatamente avvertito. Gli eventuali costi di mediazione sono a carico del committente.

4. Far valere la riserva di proprietà o pignorare l'oggetto della fornitura non equivale a recedere dal contratto. I crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita o dall'ulteriore lavorazione della fornitura vengono anticipatamente ceduti dal committente al fornitore nella misura pari al valore della fornitura del fornitore. Quando il committente concorda una cessione di tutti i suoi crediti nei confronti di una banca o di un suo creditore, accetta nei confronti del suo creditore le condizioni del fornitore.

5. Il fornitore può decidere di adottare ulteriori accordi con il committente sulla riserva di proprietà.

§12 Carattere vincolante del contratto

1. Il contratto resta vincolante anche nel caso di vuoti contrattuali e/o se alcuni punti delle sue condizioni diventano inefficaci. L'interpretazione è regolata esclusivamente dal diritto tedesco. Le clausole invalide devono essere sostituite con delle clausole valide che si avvicinino il più possibile al senso e allo scopo economico mirato dalle clausole invalide.

2. Queste condizioni vengono accettate tramite il conferimento dell'ordine e la presa in consegna della fornitura. Vengono accettate le condizioni di acquisto del committente se non in contraddizione con quelle del fornitore, altrimenti valgono quelle del fornitore. Non vengono applicate le leggi sulla compravendita internazionale di beni mobili e sulla stipulazione di contratti di compravendita internazionali di beni mobili.

CONDIZIONI TECNICHE DELL'OFFERTA

Le versioni degli impianti e delle macchine corrispondono allo stato attuale del fornitore, le modifiche costruttive possono influenzare i tempi di consegna e i costi.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER CONSEGNE CON MONTAGGIO

a. Per ciascun montatore devono essere rimborsate le spese per il montaggio e le indennità di trasferta, in particolare per le ore di straordinari e le ore di lavoro effettuate di domenica e giorni festivi. Le ore di viaggio ed attesa vengono considerate ore di lavoro. I costi per il biglietto di andata/ritorno in treno in 2° classe, per il biglietto per il treno notte e per il biglietto di andata/ritorno all'estero in 1° classe e per il trasporto del bagaglio e degli attrezzi sono a carico del committente.

b. Tutti i lavori di costruzione devono essere terminati prima dell'inizio del montaggio in modo tale che questo possa cominciare subito dopo la consegna ed essere portato avanti senza interruzioni. Il basamento deve essere completamente asciutto e aver già compiuto il ritiro di maturazione e i locali nei quali avviene il montaggio devono essere sufficientemente protetti dagli agenti atmosferici, ben illuminati e sufficientemente riscaldati.

c. Per lo stoccaggio delle parti della macchina, dei materiali, degli attrezzi e simili il committente deve mettere a disposizione una stanza asciutta, che può essere illuminata e chiusa a chiave e che sia sorvegliata.

d. Il committente deve occuparsi di e mettere puntualmente a disposizione a proprie spese:

  1. Squadre di aiutanti e operai specializzati nel numero ritenuto necessario dal fornitore,
  2. i dispositivi e le sostanze necessarie per il montaggio e la messa in funzione,
  3. lo scarico dei vagoni ferroviari e il trasporto degli oggetti dai vagoni ferroviari o dalla nave al luogo di montaggio
  4. Il rischio del trasporto delle parti della fornitura è a carico del committente. Di seguito riportiamo un estratto delle condizioni di garanzia dei nostri subfornitori

(Installazione elettrica e comandi): "Per i reclami pervenuti durante il tempo di validità della garanzia, garantiamo le riparazioni dei dispositivi o degli impianti di grosse dimensioni direttamente sul luogo di installazione. I componenti guasti (non i pezzi soggetti ad usura) vengono sostituiti gratuitamente, i costi per le spese di viaggio e le indennità di trasferta sono tuttavia a carico del committente."

Spiegazione: Il tempo di montaggio per la risoluzione dei difetti presso il cliente non viene addebitato in fattura.

1) In caso di ordine, suggeriamo di effettuare il collaudo della macchina o dell'impianto nel nostro stabilimento prima di caricare la macchina o l'impianto per il trasporto. Per questo collaudo deve pervenirci il materiale usato dal cliente

2) Se il cliente non desidera effettuare il collaudo nel nostro stabilimento, lo preghiamo comunque di mettere a nostra disposizione, con consegna porto franco e senza spese, al più tardi 4 settimane prima del termine stabilito per la consegna, del suo materiale rappresentativo per quanto riguarda spessore, superficie, viscosità, ecc., in una quantità sufficiente per poter effettuare un controllo finale della macchina il più vicino possibile all'effettiva lavorazione.

3) Le macchine o gli impianti dotati di un comando sincrono devono essere allacciati e regolati o adattati presso il cliente da uno dei nostri montatori specializzati e da uno dei nostri elettronici.

I costi vengono addebitati al raggiungimento di una certa cifra.

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